
Emendamenti
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI:
Capo IV , Art. 21 e successivi
CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione - Giovedì 27 gennaio 2005
In riferimento alla suddetta proposta di legge la nostra associazione in collaborazione e sintonia con il SINAPE – CLACS – CISL, vi sottopone le seguenti proposte di modifica alla suddetta proposta di legge.
In riferimento all’art. 22 ed in specifico al comma 2), lettera g)
Vostra versione:
l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute.
In riferimento all’art. 22 ed in specifico al comma 2), lettera g)
Nostra versione:
l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, con o senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute.
Vostra versione:
Art. 23. comma 2)
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline
bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato
alla data di iscrizione al corso.
Nostra versione:
Art. 23. (vostra versione) comma 2)
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline
bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di un titolo
equiparato alla data di iscrizione al corso.
- La motivazione di tale richiesta è frutto di una lunga esperienza e di una attenta riflessione, in quanto per la nostra disciplina non occorre una base scolastica di questo tipo, anche perché vi sono molte persone che hanno delle spiccate doti naturali di talento e propensione a Reiki, le quali non necessariamente e molto spesso non hanno quella preparazione.
- Riteniamo inoltre che nella formazione di 1.200 ore prevista (della quale siamo in pieno accordo per la figura professionale) i candidati avranno modo di apprendere appieno tutto il programma didattico indipendentemente dal percorso di studi dello stesso.
Articolo 23) comma 10)
Vostra versione:
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.
Articolo 23) comma 10)
Nostra versione:
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di almeno 3 anni nel settore e nella disciplina di riferimento o inferiore qualora gli insegnati abbiano loro maturato tale esperienza triennale. Inoltre è data possibilità a insegnati con tale esperienza di aprile istituti, associazioni, scuole e richiede l’accreditamento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.
Motivazioni:
Molti insegnanti di Reiki sono indipendenti a qualsiasi Associazione, Istituto o altro, ma questo non inficia la loro preparazione e professionalità. Pertanto ci sembra corretto permettere agli stessi di potersi associare e aprire degli istituti accreditati. Qualora abbiano loro stessi almeno 3 anni di attività continuativa nel settore e nella disciplina di riferimento.
Certi della vostra piena visione e attenzione alle sopracitate proposte Vi porgiamo i nostri più sentiti saluti augurandovi buon lavoro.
Associazione Italiana Reiki