
Riportiamo il Nuovo Testo Base in modo completo.
Per la parte relativa agli
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI:
Capo IV , Art. 21 e successivi
CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione - Giovedì 27 gennaio 2005
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ALLEGATO 1
A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
Capo I.
REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui
all'articolo 6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15, e dagli
operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi
albi e registri professionali e in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta
terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico e di tutti gli operatori di cui
alla presente legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale e informato, con il paziente e
tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce
e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche
non convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università
degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli
istituti di formazione pubblici e privati, dei quali controlla l'attività e reprime l'esercizio per
fini illeciti e in violazione della presente legge.
4. Alle Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data
facoltà di stipulare eventuali convenzioni con strutture del Servizio sanitario nazionale e istituti
di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5, per lo svolgimento dei corsi di
laurea e dei corsi di formazione nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui al comma
1.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della
salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad
accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti
pubblici e privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere
vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo
9, e della lettera b) del comma 4 dell'articolo 18.
6. Le associazioni e le società scientifiche accreditate ai sensi dell'articolo 2, le strutture del
Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati delle medicine e delle
pratiche non convenzionali, accreditati ai sensi del comma 5, possono organizzare corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale inseriti nel programma nazionale per la
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formazione continua in medicina (E.C.M.) adottato ai sensi degli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Alle Università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data
facoltà di inserire nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina
veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, le materie di insegnamento relative
alle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto,
definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento,
nei corsi di laurea di cui al comma 7, previo parere vincolante della Commissione permanente di cui
all'articolo 4.
9. La Repubblica riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti
dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle
medicine e delle pratiche non convenzionali, di formazione universitaria, di disciplina
dell'esercizio professionale, di riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca
internazionali di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico è riconosciuto
dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali
fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel
settore e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della presente
legge.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adeguamenti normativi e
all'emanazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non
convenzionali in conformità alle disposizioni delle presente legge.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere all'interno delle
aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), servizi ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e delle pratiche
non convenzionali. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, valutano l'esperienza maturata in materia in altri Stati membri
dell'Unione europea.
Art. 2.
(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie
non convenzionali).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro della salute, con decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni,
con qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle
discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15. A tale fine le associazioni e le società
scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai
soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che
li trasmette al Ministro della salute per la decisione finale, corredandole di proprio parere
vincolante ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera h).
2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 4, il Ministro
della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare nuove associazioni e
società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali, entro
tre mesi dalla data di
espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera h).
3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti
qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di
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accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini
dell'accreditamento viene valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione
di tali associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad
operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, clinica e di base, della
promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché la produzione di
pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico, tenuto conto anche di quanto
previsto al comma 9 dell'articolo 1.
4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società
scientifiche accreditate. Le associazioni e le società scientifiche inserite nell'elenco
costituiscono tavoli di consultazione denominati «consulte delle associazioni delle medicine e delle
pratiche non convenzionali», distinti per le singole discipline di cui agli articoli 6 e 15. Ai
lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle società
scientifiche accreditate, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Le consulte inoltrano al Ministro della salute e al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione della qualifica di
esperto di cui all'articolo 6, e nomina i rappresentanti di ciascuna disciplina di cui al medesimo
articolo 6 e all'articolo 15, presso le commissioni previste dalla presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione degli ordini e
degli albi professionali di cui all'articolo 16, le consulte provvedono, qualora necessario, a
nominare rappresentanti degli albi e degli ordini nelle commissioni previste della presente legge.
Art. 3.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale).
1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge,
provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la
presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, quattro per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui
all'articolo 15, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.
2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui agli articoli 6 e 15
della presente legge, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale e il
titolo conseguito, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali).
1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito
denominata «Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della
salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
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d) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
g) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 16;
h) tre rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali designati dalla Commissione
nazionale delle discipline bia-naturali di cui all'articolo 24;
i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
l) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
m) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal
Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
n) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non
convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e delle società scientifiche di
riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui nove per le professioni
sanitarie di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per
l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per le professioni sanitarie di cui all'articolo 15.
3. Il numero dei membri di cui alla lettera o) del comma 2 della Commissione permanente può essere
ampliato, con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'accreditamento di nuove
associazioni e società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo
6.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una
sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con
qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa.
6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e
sull'attività della Commissione permanente.
Art. 5.
(Compiti della Commissione permanente).
1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:
a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni la ricerca nel campo degli
indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali;
b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali,
nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
c) elabora linee guida per l'integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali
all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali,
delle strutture del Servizio
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sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati sia riconosciuti che
accreditati;
e) cura l'osservanza delle normative concernenti le professioni esercitate dagli operatori di cui
alla presente legge;
f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli
operatori di cui alla presente legge;
g) esprime parere vincolante per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di
cui al comma 7 dell'articolo 1, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8,
comma 3, e all'articolo 17, comma 2;
h) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle nuove associazioni e società scientifiche,
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissioni per la formazione di cui
all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17, comma 2, ed esprime parere vincolante per la valutazione
dei ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
i) esprime parere al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti
nelle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per le discipline bio-naturali di cui all'articolo 21 conseguiti
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e in
Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione, previo parere vincolante delle
commissioni per la formazione e della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali;
l) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, su proposta dei rappresentanti delle associazioni e delle società
scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali;
m) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del master di esperto
nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, previo parere
vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14;
n) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, nonché per l'equipollenza del
titolo, di cui al comma 1 dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, previo parere
vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
o) propone gli obiettivi formativi per la ECM degli operatori delle discipline di cui all'articolo 6
e all'articolo 15 e nomina un rappresentante per ciascuna delle medesime discipline all'interno
della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sull'attività svolta.
2. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo
le loro competenze, provvedono con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere
i), m) e n) del comma 1.
3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la
base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei relativi
fondi.
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Capo II.
ESPERTI NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN
ODONTOIATRIA E IN MEDICINA VETERINARIA
Art. 6.
(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).
1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della
collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali
di cui al presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto nelle medicine
non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle
associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) medicina omeopatica;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) farmacoterapia tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) medicina tradizionale tibetana;
i) medicina manuale.
3. Possono essere istituite nuove qualifiche di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate
dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, su richiesta delle
associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.
Art. 7.
(Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria ed in
medicina veterinaria).
1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, già abilitati
all'esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il master
di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali, rilasciato dalle Università degli studi
statali e non statali e dagli istituti di formazione pubblici e privati, possono comunicarlo agli
ordini professionali di appartenenza.
Art. 8.
(Formazione degli esperti e commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).
1.Le università degli studi statali e non statali nell'ambito della loro autonomia didattica e nei
limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non
convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6, previo parere vincolante della
commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della lettera a)
comma 4 dell'articolo 9, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509.
2. Gli istituti di formazione pubblici e privati, singolarmente o in associazione,
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che possono attestare, attraverso idonea documentazione, l'attività svolta, il curriculum del corpo
docente e la continuità operativa, previo parere vincolante della commissione per la formazione di
cui al comma 3 del presente articolo, possono istituire corsi di formazione per il rilascio del
master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6 riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e
successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il
venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, lettera b).
3. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è
istituita la commissione per la formazione per le medicine non convenzionali per gli indirizzi di
cui all'articolo 6, che svolge i compiti di cui all'articolo 9.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 è composta da ventitre membri nominati con
decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
g) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
i) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati
dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
l) dieci membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate
delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2 per ciascuna delle professioni sanitarie di
cui all'articolo 6. Per quanto concerne la medicina omeopatica, gli indirizzi unicista e pluralista
devono essere ugualmente rappresentati.
5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 4 sono membri
permanenti della commissione per la formazione, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri
supplenti; i membri di cui alla lettera l) del medesimo comma 4 sono nominati per ogni indirizzo di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando
vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
6. La commissione per la formazione, di cui al comma 3, dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione per la
formazione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore
all'area C, posizione economica C 2.
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7. L'attività ed il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente
articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 9.
(Compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai
laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).
1. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 provvede alla definizione
scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico-terapeutico e
alla delimitazione del campo di intervento degli esperti nelle medicine non convenzionali di cui
all'articolo 6.
2. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, definisce:
a) sulla base dei principi di cui al comma 3, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici
nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8;
b) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei
corsi di studio svolti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di
formazione pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, nonché le modalità di
accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma; possono
essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e
nell'insegnamento;
c) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
d) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 2, si attiene ai seguenti principi:
a) i corsi di studio devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione
finale di una tesi;
b) la durata dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto non può essere inferiore
a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo ma comunque non
inferiore al conseguimento di sessanta crediti formativi, con almeno seicento ore di lezione
frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali e gli istituti di formazione pubblici e privati
devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di
insegnamento; i medesimi istituti devono altresì assicurare un numero minimo di almeno cinque
docenti;
d) il master di esperto è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del master di esperto,
nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea
in odontoiatria o la laurea in medicina veterinaria.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 svolge inoltre i seguenti
compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di formazione per il rilascio del master di
esperto;
b) esprime parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli istituti di formazione pubblici
e privati, per il venire
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meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
c) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
degli istituti di formazione pubblici e privati;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di
insegnamento nei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
e) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove
associazioni e società scientifiche di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché per il
ricorso ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;
f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei
titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 per le qualifiche
di esperto.
5. La commissione per la formazione, di cui al comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro della
salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 10.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso l'Agenzia italiana del farmaco, in seguito denominata «Agenzia», di cui all'articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la commissione
per i medicinali non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni sanitarie non
convenzionali per gli indirizzi della fitoterapia, della medicina omeopatica, dell'omotossicologia,
della medicina antroposofica, della farmacoterapia tradizionale cinese, dell'ayurveda, della
medicina tradizionale tibetana esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in
medicina veterinaria nelle rispettive sfere di competenza.
2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) definisce i criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti per l'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali utilizzati per l'esercizio professionale di ciascuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1, valutandone la rispondenza e i
requisiti fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) ai fini di cui alla lettera a) esprime parere ai sensi del comma 3;
c) provvede all'elaborazione degli elenchi o dei prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli
indirizzi delle medicine non convenzionali di cui al comma 1;
d) esprime parere per la pubblicazione degli elenchi o dei prontuari farmaceutici specifici di cui
alla lettera c), ai sensi del comma 2 dell'articolo 11;
e) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per i
medicinali già presenti in commercio, relativi alle discipline di cui al comma 1 o per i quali le
normative specifiche prevedono una procedura semplificata di registrazione valutandone la
rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
f) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi medicinali,
diversi da quelli indicati alla lettera e), sulla base dei risultati delle prove tossicologiche,
farmacologiche e cliniche di cui al comma 3;
g) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti
già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione
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europea e presenti nel mercato europeo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 11;
h) fornisce pareri tecnici in occasione della trattazione in sede comunitaria della procedura e dei
criteri per la registrazione e l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui
alla presente legge;
i) definisce le linee di indirizzo delle attività di farmacovigilanza di cui al comma 3
dell'articolo 11;
l) definisce i criteri ed esprime il parere all'Agenzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione per
l'inserimento delle indicazioni d'uso tradizionale nelle confezioni dei medicinali non
convenzionali, e definisce le modalità per la pubblicità anche presso il pubblico, nel rispetto
delle norme vigenti per la categoria dei medicinali di automedicazione, ai sensi del comma 1
dell'articolo 11;
m) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute sull'attività svolta.
3. Previo parere vincolante della commissione di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati
dalla stessa, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia, definisce con proprio decreto le modalità
di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i requisiti di
qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali non convenzionali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea.
4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci prevista
dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, è integrata da tre esperti di medicine non convenzionali nominati dal Ministro della salute che
partecipano alle riunioni della Commissione solo in caso di trattazione di argomenti concernenti i
medicinali utilizzati nell'esercizio professionale di dette medicine.
5. La commissione di cui al comma 1 è composta da ventotto membri, nominati, con decreto del
Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
g) due membri designati dall'Agenzia italiana del farmaco;
h) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
i) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
l) due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel controllo dei medicinali non
convenzionali, con esperienza professionale documentata, designati di concerto dalle associazioni
dei produttori dei farmaci non convenzionali;
m) due esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle medicine non convenzionali,
designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate per gli indirizzi
di cui al comma 1;
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n) dodici membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate
delle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 1.
6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed m) del comma 5 sono
membri permanenti della commissione per i medicinali non convenzionali, per ognuno dei quali sono
anche nominati due membri supplenti; i membri di cui alla lettera n) del medesimo comma 5 sono
nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 e partecipano alle riunioni della commissione
soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
7. La commissione di cui al comma 1 trasmette periodicamente le decisioni di interesse generale alla
Commissione permanente nonché all'Agenzia e presenta al Ministro della salute un rapporto annuale
sul lavoro svolto.
8. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
9. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 11.
(Indicazioni d'uso tradizionale. Elenchi dei medicinali non convenzionali. Norme per la
farmacovigilanza).
1. Le imprese produttrici possono richiedere all'Agenzia l'autorizzazione per l'inserimento delle
indicazioni d'uso tradizionale nelle confezioni e la pubblicizzazione presso il pubblico dei
medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, già registrati
o autorizzati; l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia sentito il parere della Commissione di cui
al citato articolo 10.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite l'Agenzia e la commissione di cui
all'articolo 10, che esprime parere ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 10,
autorizza la pubblicazione degli elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali. Gli elenchi
dei medicinali non convenzionali sono aggiornati almeno ogni due anni.
3. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali deve
essere condotto secondo le linee di indirizzo di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10.
4. Le segnalazioni di cui al comma 3 devono essere inviate all'Agenzia attraverso il servizio
farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.
Art. 12.
(Regime di fornitura dei medicinali non convenzionali).
1. Ai fini della fornitura dei medicinali non convenzionali si applica l'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
Art. 13.
(Imposta sul valore aggiunto sui medicianeli non convenzionali).
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata sui medicinali non convenzionali non può essere superiore
all'aliquota massima prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del master di esperto nelle medicine non
convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina
veterinaria).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della
data di entrata in vigore
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della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione Europea e in paesi Terzi, e
limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, ai
fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al master di esperto di cui agli articoli 6 e 8.
Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute ai sensi del comma 5, previo parere
vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. L'interessato può
comunicare l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali di appartenenza.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è
istituita un'apposita commissione per la valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento
e dell'equipollenza al master di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del
comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in
conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, svolge i seguenti
compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al
comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche
prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la
necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali, o e
presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del master di
esperto, ai sensi della lettera m), del comma 1 dell'articolo 5.
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del
Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due membri, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza dei
medici chirurghi;
e) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza degli
odontoiatri;
f) un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione
degli Ordini dei medici veterinari;
g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal
Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
h) un membro per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 6 designato di concerto dalle
associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali. Per quanto
concerne la medicina omeopatica gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente
rappresentati.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei
titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni, al termine dei quali decade. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
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del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo III.
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN
OSTEOPATIA
Art. 15.
(Riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata).
1. Sono riconosciute le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata
esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la
denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.
Art. 16.
(Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati
in chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi
professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, ai
quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.
2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 i laureati di cui all'articolo 15 che
hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle Università degli studi statali e non statali
di cui al comma 1 dell'articolo 17 e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio
professionale.
3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in
osteopatia.
4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 17.
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate
dai laureati in chiropratica e, dai laureati in osteopatia).
1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei
limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario,
corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 15, previo parere vincolante della
commissione per la formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a). La formazione
prevista dai predetti corsi avviene anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli
istituti di formazione pubblici e privati accreditati, mediante appositi protocolli di intesa
stipulati con le Regioni e con le Università degli studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le Università degli studi
rilasciano i titoli di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3,
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comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è
istituita la commissione per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 15, che
svolge i compiti di cui all'articolo 18.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da diciassette membri nominati con
decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è
composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
e ) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della
salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
i) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate
delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 15.
4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 sono membri permanenti
della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono anche nominati
membri supplenti; i membri di cui alla lettera i) sono nominati per ogni professione sanitaria di
cui all'articolo 15 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi
argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed i suoi membri
possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C,
posizione economica C 2.
6. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 18.
(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali
esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, stabilisce:
a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non
convenzionali di cui all'articolo 15;
b) sulla base dei principi di cui al comma 2, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici
nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;
Pag. 151
c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei
corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17, nonché le modalità di accreditamento per
l'iscrizione al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono essere accreditati anche
docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
2. La commissione per la formazione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai
seguenti principi:
a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 devono comprendere un iter di formazione,
una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea;
b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio
in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al
conseguimento di 300 crediti formativi, con almeno 3000 ore di lezione frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di
laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 sono
rilasciati solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 è richiesto il possesso
del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, nello svolgimento delle
funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli standard educativi
riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 svolge inoltre i seguenti
compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo
17;
b) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'inserimento delle materie di
insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove
associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h)
del comma 1, dell'articolo 5;
e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei
titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le professioni
sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di
abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini e albi professionali.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 presenta al Ministro della
salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 19.
(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia).
1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività,
Pag. 152
attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali, delle
sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del
sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche manuali, in
particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di
supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a
fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto
all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo
chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività, attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali
e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede
approcci manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di
manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché
tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente
a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante
un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità, a fini diagnostici, di
richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività
professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni
sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione
europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni successivi
alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di
cui agli articoli 15 e 17. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del
comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione
permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio
conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al
rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguano il titolo di studio in Italia dopo tale data
devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine ed albo
professionale, ai sensi dell'articolo 16.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è
istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni
sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in
conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, svolge i seguenti
compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al
comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta; non aver conseguito il diploma di
scuola media superiore o equiparato non costituisce comunque causa ostativa;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche
prodotte;
d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la
necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e
presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
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e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del diploma di
laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n).
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro
della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro in designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 16;
e) un membro in designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 16;
f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della
salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
g) due membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate
delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 15.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei
titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute
con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro della salute e al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo IV
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali
dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni
della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una
migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la
piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile
di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche,
strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.
Pag. 154
Art. 22.
(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).
1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline
bio-naturali è il seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in stato di salute
nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche
manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso
l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona,
sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i
principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di
respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti
erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;
b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non invasiva di origine
estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato
di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso
la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme
di specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi
degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono, né sono in conflitto con altre figure
professionali appartenenti al settore sanitario e non;
c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere della persona attraverso la
stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio
orientale, prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della
mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica;
d) l'operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina finalizzata alla conservazione e al
recupero dello stato di benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali
cinesi volte al riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore tui na-qigong durante il
massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti,
con cui si esercitano stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli strumenti tradizionali, per
riequilibrare l'energia vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio e di
autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita e sulla idonea
alimentazione secondo i principi della tradizione cinese;
e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il benessere del complesso
corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a
disintossicare l'organismo e a rilassare profondamente. Nell'ambito delle varie tecniche di
stimolazione e di manualità da applicare sulla base dei principi dell'antica filosofia indiana e
dell'attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione energetica
dell'individuo da trattare;
f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non invasivo attraverso
l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e
di armonizzazione, al fine di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della
persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona
attraverso l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento,
e induce
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benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della
salute.
3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia
professionale nell'ambito delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e
alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attività
di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella
promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a
maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.
Art. 23.
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).
1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di
abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline
bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato
alla data di iscrizione al corso.
3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all'interno di un corso di
almeno 3 anni.
4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli
didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base,
comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage
formativi e tirocinio.
7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli
esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il
conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli
indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili professionali di
cui al comma 2 dell'articolo 22, e conformemente agli standard formativi definiti dal presente
articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il controllo
sul corretto svolgimento di tali attività formative.
9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21,
è definito dalla Commissione di cui all'articolo 24.
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre
mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli
istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini dell'accreditamento,
solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline
bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di
almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della
Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione
ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.
Pag. 156
11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai soggetti
interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale di cui all'articolo 24, che li
trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale,
corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera m).
Art. 24.
(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).
1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali,
di seguito denominata «Commissione nazionale».
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la
Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima
Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21,
designati di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma
10 dell'articolo 23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una
sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25.
(Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).
1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i criteri per l'adozione degli
ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici
delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;
b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle
discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei
docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per
l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità
di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e
nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini
del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26;
e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle
discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e
privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;
Pag. 157
f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei
titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 26 per il
riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali
conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge;
h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di
diffusione delle discipline bio-naturali;
i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle
discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il
dovere della corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e
alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento
del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i
laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18
giugno 2002, n. 136;
m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali
in tema di accreditamento e trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della
Commissione permanente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4.
2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
al Ministro della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul
lavoro svolto.
Art. 26.
(Norme transitorie).
1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione delle
richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline
bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia
che nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in
Italia, nei 4 anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo
al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui
al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7 dell'articolo 23.
2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione nazionale valuta gli
attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi,
tiene conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati
inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche
prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce
la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma
di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1,
dell'articolo 25, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di
cui al comma 1 del presente articolo.
Pag. 158
Art. 27.
(Registri e elenchi delle discipline bio-naturali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei
docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e
privati di formazione delle discpline bio-naturali accreditati operanti sul rispettivo territorio.
2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2 dell'articolo 21 è
obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali di cui al comma 1.
Capo V.
NORME FINALI
Art. 29.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge.
Art. 30.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Pag. 159
ALLEGATO 2
Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi (C. 5198)
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 4.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Per il triennio 2005-2007 è destinato alle Regioni un contributo annuo di 2.500.0000 euro,
finalizzato alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
1. 3.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Per il triennio 2005-2007, è destinato alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, il finanziamento annuo di
2.500.000, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 12, lettera f), rivolti al
sostegno delle persone disabili, finalizzati all'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.
1. 1.Valpiana.
Al comma 1, dopo la parola: polifunzionale, aggiungere la seguente: sperimentale.
1. 5.Il relatore.
Dopo la parola: pluriminorati aggiungere, in fine, le seguenti: e per altre iniziative ai sensi
della legge 21 maggio 1998, n. 162.
1. 2.Valpiana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il coordinamento delle attività di integrazione sociale e di sperimentazione svolte dal Centro di
cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dall'Unione
italiana ciechi, uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni Pro-ciechi, due dalle
associazioni delle persone disabili indicati, rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni
nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)
ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il centro.
1. 6.Il relatore.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
Per il triennio 2005-2007, è destinato alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, il finanziamento annuo di
2.500.000, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 12. lettera f), rivolti al
sostegno delle persone disabili, finalizzati all'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati».
1. 01.Valpiana.
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ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro annui per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale »Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. 1.Il relatore.
Nel titolo, dopo la parola: polifunzionale, aggiungere la seguente: sperimentale.
Tit. 1.Il Relatore