STATUTO

STATUTO

 

Art. 1

È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana Reiki”, con sede in Milano, via Belinzaghi 14, brevemente A.I.RE

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, senza ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

L’Associazione potrà aprire sedi secondarie ovunque purchè in Italia e sarà facoltà  dell’Associazione creare “sezioni locali”: l’istituzione/variazione delle sedi secondarie non comporta la modifica allo statuto, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e sarà cura del Presidente segnalarla agli eventuali organi competenti.

 

Art.2

L’Associazione avrà durata illimitata

 

Art.3

L’Associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro, prefiggendosi finalità di carattere civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. È retta da principi di democraticità, lealtà e mutualità

 

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’Associazione può dunque creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie e commerciali nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi e comunque in via sussidiaria rispetto agli scopi che l’Associazione si prefigge.

 

Essa ha per oggetto:

– la divulgazione del metodo di crescita e guarigione spirituale REIKI TRADIZIONALE GIAPPONESE attraverso conferenze, manifestazioni, edizioni, gruppi di lavoro, sessioni individuali e di gruppo presso la sede dell’Associazione e altrove. Fiere, congressi, convegni e viaggi (quest’ultimi destinati solo agli associati) nonché la partecipazione agli stessi anche organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità e metodi

– la sperimentazione del metodo di guarigione REIKI presso Aziende Ospedaliere e sanitarie che si rendessero disponibili con accordi e modalità che di volta in volta verranno stabiliti con la direzione del personale medico delle strutture in oggetto

–  la costituzione di un comitato tecnico-scientifico allo scopo di favorire il raggiungimento delle finalità dell’associazione e dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati

– la creazione di protocolli didattici per gli insegnanti e operatori affinché operino attendendosi agli stessi. Il tutto in sintonia con la tradizione del metodo Usui Tradizionale Giapponese e ,per la deontologia e l’operato pratico,con le linee programmatiche stabilite dal regolamento interno all’Associazione, la cui finalità è quella di garantire l’uniformità divulgativa del metodo e l’omogeneità delle tariffe per gli insegnanti e per le prestazioni degli operatori dei vari livelli.

Il regolamento interno dell’Associazione avrà carattere etico, morale e tecnico; tutti i membri dovranno esserne a conoscenza, sottoscriverlo al momento dell’adesione all’Associazione ed esporlo ben in vista nelle loro sedi di lavoro. A tal proposito con il Regolamento interno si procederà alla creazione di un tariffario allineato a cui si atterranno insegnanti ed operatori dei vari livelli aderenti all’Associazione

Insegnanti ed operatori membri dell’Associazione, che ne faranno richiesta, fatto salvo di averne i requisiti, verranno inseriti in un apposito albo professionale privato, creato dall’Associazione stessa e/o pubblicato attraverso stampa idonea ( per le modalità di ammissione all’Albo vedi sezione e regolamento appositi)

– stabilire protocolli didattici e di formazione per i membri dell’Associazione e la fornitura del materiale didattico a chi ne farà richiesta

– l’organizzazione dei seminari di altre discipline olistiche e scientifiche così che gli associati possano ampliare le loro conoscenze.

– la promozione di forme di garanzia a tutela del pubblico, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento a garanzia dei terzi, come previsto dall’art. 2, comma 4, Legge 4/2013. A tal fine può stabilire verifiche della qualità dei servizi erogai dai singoli associati o dai centri accreditati propri associati

– la promozione del rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un Organo autonomo preposto alla applicazione dei provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge 4/2013

– la pubblicità delle attività dell’Associazione attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei

– la promozione ed il sostenimento altresì delle discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano e della sua maturazione interiore a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici. Tutto ciò nel pieno rispetto di ogni credo, scuola, filosofia individuale o religione.

 

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati

L’associazione:

– per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione

– può inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

Precisazioni scopi

  1. L’A.I.RE. ha la finalità di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione tutti gli operatori, i professionisti, gli esperti, gli insegnanti, i centri e le scuole di Reiki tradizionale giapponese, attivandosi per tutelare, ottenere e mantenere, nelle sedi opportune, il loro riconoscimento giuridico-professionale in ambito europeo, nazionale, regionale e locale.
  2. L’A.I.RE. identifica e codifica le caratteristiche ed i profili professionali degli Associati necessari e sufficienti per l’accettazione e l’inserimento degli stessi nelle categorie, individuate da regolamento, per conferirne credibilità e per tutelarne la qualità della professione.
  3. L’A.I.RE. può, secondo regolamento interno, rilasciare l’Attestato di Qualità dei Servizi Erogati dagli associati, secondo la legge 4/2013.
  4. L’A.I.RE. puòpromuovere tra gli Associati attività di vario genere per migliorarne la preparazione professionale e garantire il continuo aggiornamento, ponendo attenzione alla qualità dei servizi forniti ai consumatori.
  5. L’A.I.RE. puòprestare servizi agli utenti per una corretta e completa divulgazione delle informazioni inerenti il  Reiki tradizionale giapponese e all’esercizio della attività
  6. L’A.I.RE., anche per la tutela dell’utente, può stabilire verifiche della qualità dei servizi erogati dai singoli associati o dei centri accreditati dei propri associati.
  7. L’A.I.RE. puòaderire e curare i rapporti con altre Organizzazioni, Nazionali o Internazionali, che perseguono scopi analoghi e con obiettivi affini a quelli previsti dal presente Statuto. 
  8. L’A.I.RE. garantisce la corretta informazione al pubblico attraverso uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
  9. L’A.I.RE. può partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla diffusione, alla salvaguardia e all’esercizio della professione.
  10. L’A.I.RE. puòtutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa l’attività di rappresentanza degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale 
  11. L’A.I.RE. puòagire in giudizio a tutela dei diritti e interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati;

 

 

GLI ASSOCIATI

Art. 4

 

Criteri di ammissione

Sono membri dell’Associazione:

– i soci fondatori

– gli operatori professionali, così definiti come da regolamento interno

– master di Reiki

L’accettazione è subordinata oltre che al possesso dei citati requisiti, a seguito di presentazione di apposita domanda scritta corredata da attestato (in fotocopia)  che ne certifichi il grado e dalla partecipazione ad un seminario di aggiornamento  che sarà tenuto da Master autorizzati dall’Associazione ed un esame finale da sostenere per verificarne la reale preparazione. Questo con lo scopo di allineare le conoscenze degli associati agli standard dell’Associazione

 

Criteri di esclusione

La qualità di associato non è trasmissibile

 

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Motivi di radiazione

 

Saranno radiati tutti i membri che contravverranno al regolamento etico o morale, oppure che chi verrà segnalato per aver avuto comportamenti non in linea con i presupposti dell’Associazione, previo accertamento di una apposita Commissione che verrà nominata. Chi farà un uso improprio del nome dell’Associazione per propri scopi personali, chi contravverrà agli standard dell’insegnamento e al tariffario dell’Associazione, chi non verserà le quote associative.

 

Inoltre i soci radiati dovranno restituire tutto il materiale in loro possesso che porta il nome dell’Associazione (senza restituzione da parte dell’Associazione delle somme versate).

 

Qualora i motivi di radiazione siano gravi o vi si riscontrino i presupposti per un reato penale, l’Associazione provvederà ella stessa a farne denuncia alle autorità competenti, mentre per eventuali iniziative prese da terzi per gli stessi motivi l’Associazione si costituirà parte civile.

La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Direttivo e comunicata al socio a mezzo di raccomandata r.r.

Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite, salvo quanto previsto

dal DPR 645/94 e D.L. 239/1995 convertito nella L. 336/1995 e ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

L’Associazione potrà comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività dell’Associazione. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere compensi in natura forfettaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’Associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

– ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

– a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione

– a versare la quota associativa

I soci hanno diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dell’Associazione

– a partecipare alle Assemblee con diritto di voto

– ad accedere alle cariche associative

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

CATEGORIE SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato

La seguente distinzione in categorie di soci non influisce sul diritto di ciascun associato alla libera ed attiva partecipazione alla vita dell’Associazione, in primis attraverso la partecipazione in assemblea.

I soci si distinguono in:

–  soci fondatori: coloro che hanno partecipato all’Atto costitutivo dell’Associazione.

soci ordinari: coloro i quali in seguito a presentazione di domanda scritta, una volta accettata, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, osservandone il presente statuto e il regolamento interno

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 7

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal capitale iniziale versato
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
  • dai contributi di ammissione
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali annue
  • dai contributi, erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse
  • dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti ed Istituzione pubbliche e di organismi internazionali
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale

 

Il patrimonio dell’Associazione non è in nessun caso e sotto alcuna forma soggetto a ripartizione fra gli associati.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, l’eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ai fini di utilità come infra previsto dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge.

ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO

Art. 8

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di trasparente oculatezza. Eventuale avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività dell’Associazione o indirizzati ad Enti o persone bisognose secondo quanto previsto dall’oggetto dell’Associazione e come dall’Assemblea degli associati e non potranno essere ripartiti fra i soci.

 

ORGANI SOCIALI

ART.9

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • i vice-Presidenti
  • il Segretario
  • il Collegio dei Probiviri

 

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni e a quanto previsto dal DPR 645/94 e D.L. 239/1995 convertito nella L. 336/1995

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI.

l’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria; ogni associato dispone del diritto a un solo voto

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

 

L’Assemblea ordinaria:

 

  • approva il bilancio
  • nomina le cariche sociali
  • delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione
  • tratta tutti gli argomenti di sua competenza per legge o per statuto che siano posti all’Ordine del giorno
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni

 

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea a condizione però che la relativa domanda sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto in assemblea. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell’Assemblea dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax e pubblicazione sul sito dell’Associazione, almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Nell’avviso suddetto deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell’adempimento delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno  dei soci e delibera con la maggioranza dei voti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell’adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze con le eccezioni previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per la modificazione dell’Atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza o la rappresentanza di 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 2/10 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione nonchè sulla devoluzione del patrimonio tanto in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati

 

Le votazioni si fanno per alzata di mano

Hanno diritto di voto coloro che risultino in regola con il pagamento delle quote associative

Il socio ha un solo voto qualunque sia la categoria di appartenenza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, salvo che l’Assemblea non elegga altri a presiederla (che comunque dovranno far parte del Consiglio Direttivo)

L’assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente è eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

IL Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi a mano, o tramite e-mail, non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono palesi

In caso di parità il voto del presidente vale doppio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione

Pertanto tra l’altro, spetta al Consiglio Direttivo.

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
  2. redigere i bilanci
  3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
  4. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione
  5. conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo dall’art.11
  6. assumere e licenziare il personale dell’Associazione fissandone le retribuzioni e le mansioni
  7. deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza o l’esclusione dei soci ai sensi di Statuto
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto dell’Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o dell’Atto costitutivo, sono riservati all’Assemblea.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo

Il presidente, con la firma disgiunta, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e d amministrativa e di qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del consiglio, nonché, nei casi in cui previsti dalla Legge e nei casi in cui non sia previsto l’esercizio di un

Potere direttivo legato a funzione inderogabile, con speciale procura, ad impiegati dell’Associazione.

IL VICE-PRESIDENTE

Ha la funzione di coadiuvare e/o sostituire in toto il Presidente nell’adempimento delle sue funzioni in caso si sua assenza o impedimento

IL SEGRETARIO

In assenza o per impedimento del Presidente o del Vice Presidente spettano al Segretario tutte le di lui mansioni e poteri

Il segretario dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Segretario può essere attribuita la piena responsabilità amministrativa dell’Associazione di cui risponde al Presidente direttamente. In questo caso è tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compressa la tenuta dei libri sociali e d’amministrazione ed è responsabile dei deficit di gestione non espressamente autorizzati dal Direttivo

In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, Il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

IL Collegio dei Provibiri nominato dall’Assemblea in caso di necessità, si compone di tre o più soci effettivi, uno dei quali ne assume la presidenza. Sono demandate al Collegio dei Provibiri tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Ai Provibiri viene richiesto di pronunciarsi in merito a questioni deontologiche connesse al rispetto del regolamento interno e dello Statuto sociale e all’attività di comunicazione pubblica ed istituzionale. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.10

In caso di scioglimento anticipato l’Assemblea destina i suoi beni patrimoniali ad altri enti ed associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività di assistenza e beneficenza.

L’Assemblea nomina un liquidatore ce, pagati i debiti residui, provvede materialmente al conferimento dei beni e denaro agli enti designati

Art.11

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti ed i principi dell’ordine giuridico italiano

Milano,    aprile 2019